E’ entrato in vigore il 23/02/2023 il Decreto Legislativo n° 18 per attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Esso sostituisce il D. Lgs 31/2001.
Le novità principali inserite nell’Allegato I (articolo 3) “Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano”, sono:
introduzione ex novo della Parte D riguardante parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni: Legionella e Piombo.
modifiche alla Parte B dei parametri chimici dove il limite del Boro è cambiato da 1 a 1,5 mg/l, il Rame da 1 a 2 mg/l, il Selenio da 10 a 20 mg/l. Per il Cromo a partire dal 11/01/2026 il limite sarà di 25 µg/l (oggi è a 50 µg/l) mentre per il Piombo il nuovo limite di 5 µg/l sarà dal 12/01/2036 (fino a quella data 10 µg/l).
introduzione ex novo della Parte C2 per parametri indicatori raccomandati per acque sottoposte a trattamento di desanilizzazione
Oltre alla parte dei limiti, nel nuovo Decreto si evidenzia in particolare la valutazione del rischio da eseguire da parte dei gestori di impianti idrici e degli utilizzatori.